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Le proteste nel territorio mantovano all’installazione antenne ripetitori w-fi



E’ indubbio che non si plachino i dubbi e le preoccupazioni di cittadini sull’installazione di antenne ripetitori Wi-Fi all’interno di terreni privati (non ultima quella riguardante il territorio di Roncoferraro). Nell’era del 4G e di sicuro con l’arrivo del 5G, i luoghi dove poter installare le antenne dei vari TIm, Wind Tre e Vodafone sarà determinante ai fini della copertura tramite onde MIMO, ovvero quella trasmissione non penetrante gli ostacoli per le corte frequenze.




Le compagnie telefoniche quindi avranno sempre più bisogno di spazi per migliorare il servizio di copertura territoriale, tanto che hanno pensato di installare antenne su terreni privati, terrazzi e tetti di privati cittadini. Molti i proprietari di terreni che ricevono proposte di cedere il diritto di superficie o il diritto di usufrutto dell’area per un certo periodo da gestori telefonici per l’installazione di stazioni radio base. Attratti anche da somme una tantum di importi variabili, a seconda della durata contrattuale.

Ma cos’è il diritto di superficie? E’ il diritto, regolato dagli artt. 952÷956 del C.C., di edificare e mantenere una propria costruzione su terreno altrui. Mentre il diritto di usufrutto consiste nel godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (artt. 978 e segg. C.C.). Si dice che le compagnie telefoniche sarebbero disposte a pagare ai privati fino a 25 mila euro annui.

Ovvio che ci sono alcune condizioni normative da rispettare, poiché a seconda del comune in cui è sita la casa o il terreno ci sono delle regole di distanziamento delle antenne da luoghi come ospedali, case di cura, scuole e asili nido. Ma molti cittadini costituiti in Comitati Civici comitati lamentano che alla fin fine basta la presentazione di una regolare SCIA e una formale richiesta da parte della compagnia telefonica che affitta lo spazio per ottenere licenza di installazione.

Questo fenomeno favorisce le compagnie telefoniche, non costrette a pagare cari degli spazi strategici per le loro antenne, mentre “qualcuno” arrotonda il proprio reddito con un piccolo gruzzolo.

Ritornando all’istallazione di nuove antenne via terra e del Wi-Fi dallo spazio, Governo e Parlamento sono intenzionati a mettere seriamente a rischio la salute pubblica, completamente ignorate le evidenze sull’inadeguatezza e la pericolosità degli standard di wireless ed Internet delle cose.

E’ bene quindi portare a conoscenza dei cittadini che nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza approvata dalla IX Commissione (Trasporti, poste, telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, si chiede infatti di innalzare drasticamente l’elettrosmog passando dall’attuale media di 6 V/m ad un massimo di 61 V/m (valore per il campo elettrico) e da 0,1 Watt/mq ad un massimo di 10 Watt/mq (valore per la densità di potenza del campo elettromagnetico in alta frequenza).

A detta dell’Associazione Nazionale Stop 5G ( organismo a cui abbiamo aderito come comitato civico Viva Mantova ) si tratta di un’overdose di radiofrequenze che metterebbe, in maniera definitiva e in ostaggio di irresponsabili politiche votate alla sperimentazione permanente sull’intera popolazione, riscontrati gravi pericoli per l’umanità e l’ecosistema come provato dai numerosi casi di malati ambientali, sentenze di tribunale e da ampia letteratura biomedica.

Ma quali sono i rischi per la salute? Studi finalizzati a verificare i potenziali effetti dei campi elettromagnetici (Cem) sulla salute umana hannomesso in evidenza che l’interazione tra la materia costituente i sistemi biologici che compongono gli organismi viventi nel loro complesso e i campi elettrici e magnetici variabili nel tempo può comportare modificazioni della materia stessa (effetti biologici) e che tali modificazioni, se non compensate dall’organismo umano, possono dar luogo a un vero e proprio danno per la salute.

Cosa prevedono le norme vigenti? Chi è l’Ente competente in materia?
E’ importante chiarire che per le antenne dei cellulari l’ente competente non è il Comune, ma la Regione. Non spetta la Sindaco infatti tutelare la salute dei cittadini limitando l’esposizione ai campo magnetici. L’ente locale deve occuparsi solo del rispetto della normativa urbanistica (e quindi della corretta collocazione con riferimento al piano regolatore, al rispetto delle aree verdi, delle zone di interesse storico, artistico o archeologico).

Le valutazioni invece relative alla sicurezza degli abitanti spettano alla Regione che ha, in materia, potere di dettare leggi insieme allo Stato. In base alla normativa il Comune non ha alcun potere di interferire nella scelta del luogo di installazione di ripetitori telefonici, né ha il potere di stabilire limiti di distanza, sicurezza, altezza ecc, ciò in quanto tali limitazioni (fatto salva la salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi dell’elettromagnetismo) sono di esclusiva competenza dello Stato.

Cosa stabilisce la normativa? Da un punto di vista normativo in tema di installazione di ripetitori telefonici vicino alle abitazioni, la normativa di riferimento è il decreto Gasparri del 2002, che ha concesso maggiori libertà nel posizionamento di ripetitori per la telefonia mobile sul territorio nazionale.

Secondo questa legge, infatti, i ripetitori dovevano considerarsi vere e proprie opere di urbanizzazione primaria ed essere trattati, dunque, allo stesso modo di strade, fogne, illuminazione pubblica, ecc. Il decreto, tuttavia, ha inizialmente stabilito che la distanza minima dei ripetitori dalle abitazioni deve essere di almeno 70 metri e la loro installazione deve essere preceduta dal parere favorevole dell’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente). Oggi però l’iniziale vincolo dei 70 m del decreto Gasparri non sussiste più, per cui non c’è nessuna indicazione sulle distanze se non intervengono regolamento comunale e piano antenne. Il Comune può dotarsi quindi di un regolamento per disciplinare la realizzazione degli impianti di telefonia mobile (ed individuare nello stesso i siti d’installazione) ribadito anche dalla sentenza del TAR Lazio con la Sentenza n. 9225 del 19 aprile 2007.

Cosa fare per tutelarsi?
Ad oggi la comunità scientifica non è ancora certa delle conseguenze dell’inquinamento da elettromagnetismo sull’uomo e ancor di più sulle persone più deboli come bambini e malati. In ogni caso consiglia cautela e prudenza suggerendo di evitare l’installazione di ripetitori vicino agli ospedali, alle scuole e agli asili. E’ comunque importante segnalare quando si ritiene che un ripetitore sia stato installato in violazione delle norme di legge (e dunque a meno di 70 metri da abitazioni private, scuole o ospedali) presentando un esposto alle autorità competenti (Procura della Repubblica, Carabinieri, Ministero dell’Ambiente; Ministero della Sanità, Arpa).

Oppure può rivolgersi al giudice impugnando l’eventuale atto amministrativo che ha concesso l’installazione. A chi rivolgersi per valutare i rischi dell’antenna per cellulari? Di solito, prima dell’installazione dell’antenna, le autorità delegano l’Arpa (Agenzia Regionale per la prevenzione ambientale) di effettuare una verifica dell’impatto sull’habitat esterno. Ed è anche all’Arpa che ci si può rivolgere se si ritiene, successivamente, che vi sia un grave pericolo per la salute.