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L’app IMMUNI – Analisi e considerazioni a cura di Sergio Olivieri



Il Contact Tracing. Ormai è diventato un termine noto che diverrà con tutta probabilità adottatto anche in Italia. Difatti con ordinanza n. 10/2020 datata 16 aprile 2020 a firma del Commissario straordinario per l’emergenza dott. Arcuri l’APP di tracciamento o meglio di contact tracing denominata “ Immuni “ verrà utilizzata per combattere il Covid- 19. Il tracciamento si compone di due parti.La prima sfrutta la tecnologia Bluetooth. 




Ovvero rileva la vicinanza tra due smartphone entro un metro e riesce a ritroso a rintracciare tutti gli incontri di una persona risultata positiva al Covid-19, così da poter isolare i potenziali contagiati.Con la seconda funzione di “Immuni”, si traccia il diario clinico contenente tutte le informazioni (sesso, età, malattie pregresse, assunzione di farmaci) dove ognuno dovrà aggiornare quotidianamente riguardo ai sintomi e al suo stato di salute.

Un app simile è quella promossa dalla Regione Lombardia denominata AllertaLOM (CercaCovid)Il commissario Arcuri ha precisato che si tratta di uno strumento che può essere molto utile, principalmente, per gestire in modo ottimale la famosa seconda fase dell’emergenza senza però escludere la presenza di alcune criticità che rischiano di condizionarne il risultato.

Già questo aspetto mi lascia molto perplesso poiché si rischia di utilizzare un’app, che comunque comporta un trattamento di particolari categorie di dati personali, senza avere garanzie sufficienti circa la sua funzionalità rischiando, quindi, di trovarsi di fronte a quelle famose “derive tecnologiche” citate a suo tempo dal prof. Rodotà ( noto esperto della carta dei diritti in internet)Il commissario Arcuri sottolinea che trattasi di adesione volontaria dei cittadini, poiché come precisato dal Comitato Europeo sulla protezione dei dati personali (EDPB) e dalla stessa nostra Autorità Garante in linea di principio, i dati relativi all'ubicazione possono essere utilizzati dall'operatore solo se resi anonimi o con il consenso dei singoli.

Lo stesso Comitato Europeo (EDPB) precisa che il regolamento generale della protezione dei dati (GDPR) è una normativa di larga portata e tra questi anche quello relativo al COVID-19. Di conseguenza per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica, SI PUO’ PRESCINDERE DAL CONSENSO DEL SINGOLO, poiché esiste già un presupposto di liceità di sicuro rilievo.
L’articolo 15 della direttiva e-privacy (EDPB) consente agli Stati membri (Italia inclusa) di introdurre misure legislative per salvaguardare la sicurezza pubblica e comunque soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le misure in questione dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata dell'emergenza.Con questa precisazione si ritiene che tale sistema di tracciamento NON POSSA ESSERE CONDIZIONE DI LEICITA’ .

Resta quindi valido il consenso che però inficia, come sopra richiamato all’articolo 15, in modo rilevante l’effettiva funzionalità del sistema.Sempre dal Comitato Europeo (EDPB) si precisa che “Immuni” garantirà l’anonimato (ossia, trattare dati in forma aggregata e tale da non consentire la successiva re- identificazione delle persone)Le attuali norme in materia di protezione dei dati personali, difatti,

NON si dovrebbero applicare ai dati anonimizzati.
Nel caso vengano a meno questi diritti, di cui sempre all’articolo 15 del regolamento trattamento dei dati, lo Stato membro ( incluso ovviamente l’Italia ) ha l'obbligo di predisporre garanzie adeguate, fornendo agli utenti di servizi di comunicazione elettronica il diritto a un ricorso giurisdizionale.Vien precisato che l’app “ immuni “ non farà uso della geolocalizzazione in quanto sfrutterà la connettività bluetooth che però a detta di luminari esperti informatici NON è certo affidabile. Difatti, non ha una banda di comunicazione generica come il Wi-Fi, ma utilizza i profili specifici del dispositivo, che cambiano da costruttore a costruttore.

Inoltre la banda è super affollata e se le antenne bluetooth sono a bassissima potenza, sui dispositivi meno costosi il bluetooth può avere prestazioni mediocri e scadenti.
Un altro difetto è legato al software che gestisce il bluetooth. NON è privo di blug (ovvero guasti arrecati dal software) che mutano a seconda del dispositivo elettronico.Lo stesso Comitato Europeo (EDPB) NON ESCLUDE la geolocalizzazione, a livello satellitare, sebbene subordinata all’attuazione di tutta una serie di precauzioni.

LE MIE CONCLUSIONI:
Dal mio punto di vista ritengo pertanto che, alla luce di quanto sopra, l’utilizzo di questa APP riveli molte contraddizioni poiché o si utilizza uno strumento che abbia sin dall’inizio tutti i requisiti di funzionalità tecnologica, con le opportune garanzie richieste dalle Autorità di protezione dei dati personali, oppure si eviti di ricorrere ad uno strumento che sin dall’inizio presenta forti perplessità circa l’effettivo funzionamento e che comunque comporta sempre un trattamento di dati personali di particolare delicatezza.